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Home Page -> Lo Statuto

La Statuto

TITOLO PRIMO
Denominazione - Natura - sede

Art.1 = E' costituita l’ " ASSOCIAZIONE GENITORI DEI SORDI BRESCIANI "

Art.2 = L’Associazione è apolitica, apartitica, a sindacale. Non ha fini di lucro.

Ha sede presso il CENTRO GENITORI DEI SORDI via Castellini 9 - Brescia.

TITOLO SECONDO
L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a)- collaborare con gli Enti pubblici o privati che si occupano dei Sordi per il raggiungimento degli scopi previsti dal proprio Statuto;

b)- unire i Genitori dei Sordi per sostenerli con il consiglio e l’aiuto pratico nell’educazione, istruzione, assistenza dei figli Sordi, fino al loro pieno inserimento sociale; per rappresentarli legalmente nella salvaguardia degli interessi morali, civili ed economici dei Sordi;

c)- operare affinché tutto il patrimonio di beni mobili, immobili di attrezzature tecniche e didattiche destinato per disposizione privata o per Atto pubblico all'educazione, istruzione, assistenza dei Sordi bresciani, riceva, conservi o riacquisti tale propria finalità ed effettiva utilizzazione venga mantenuto in condizioni di efficienza e di idoneità allo scopo originario.

d)- raccogliere, classificare e diffondere informazioni riguardanti i problemi dei Sordi; favo­rire la partecipazione a Conferenze, Convegni organizzati per la trattazione di questi problemi; intraprendere e mantenere rapporti con Associazioni, Enti nazionali ed esteri, per l'avvio a soluzioni positive dei problemi riguardanti il Sordo.

e)- ricevere lasciti o donazioni, promuovere sottoscrizioni o accettarne i fondi raccolti per il conseguimento dei fini statutari dell'Asso­ciazione nell'interesse generale dei Sordi e delle loro Famiglie.

f)- mantenere stretta collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti (E.N.S.) quale Ente specificatamente istituito per rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati del l'udito e della favella (Legge 698 2l/8/1950-art.2)

TITOLO TERZO

Patrimonio - Mezzi di esercizio

Art.4 = Ti patrimonio dell'Associazione è costituito:

a)- dalle elargizioni, lasciti o donazioni e da qualsiasi altro provento disposto a suo favore;

b)- dalle contribuzioni dei Soci;

c)- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'anno finanziario comincia il I gennaio e termina al 31 dicembre.

TITOLO QUARTO

Soci

Art.5 = L'ammissione alla Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Il parere del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei Soci è inappellabile.

a)- L'Associazione ammette le seguenti categorie di Soci

EFFETTIVI = genitori, tutori (anche se persone giuridiche) o affilianti di sordi;genitori con figlio sordo;

SOSTENITORI - persone fisiche o giuridiche interessate all'attività dell'Associazione, che il Consiglio riterrà utile ammettere, nell'interesse dell'Associazione, con i limiti previsti dal presente Statuto.

b)- i diritti riservati ai Soci si acquistano col versamento della quota annuale.

c)- Le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite.

d)- La qualità di Socio si perde per decesso; per mancato versamento della quota sociale per un anno; su delibera del Consiglio, per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione contraria ai fini statutari o in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea.

e)- I Soci hanno diritto a richiedere, in caso di revoca dalla qualità di Socio su delibera del Consiglio Direttivo, di rivedere la decisione esponendo le pro­prie ragioni al Collegio dei Probiviri.

f)- Il Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento, senza incorrere in alcun onere.

TITOLO QUINTO

Organi dell' Associazione

Art.6 = Gli organi dell'Associazione sono

a)-Assemblea generale

b)Consiglio Direttivo

c) -il presidente

d)Collegio Probi Viri

e)Collegio Revisori dei Conti.

TITOLO SESTO

Assemblea generale

Art. 7 = L’Assemblea generale è la riunione di tutti i Soci iscritti. Può essere ORDINARIA - STRAORDINARIA. I Soci effettivi vi partecipano con diritto di parola e di Voto;i Soci sostenitori,con solo diritto di parola.

Art. 8 = L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. E' valida se vi partecipa la metà +1 dei Soci effettivi in prima convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti in seconda convocazione. Essa:

a) Delibera sulla Relazione del Consiglio Direttivo;

b) - fissa gli obiettivi e le strategie che l'Associazione dovrà perseguire;

c) - vota la Relazione finanziaria;

può apportare modifiche agli articoli dello Statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il Voto favorevole della maggioranza dei presenti.

d) - elegge i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio di Probi viri come previsto agli articoli n012 e 15.

e) - nomina il "Comitato elettorale" composto da 3 Soci effettivi, che provvederà a regolamentare le elezioni previste al punto (d- proclamare gli eletti, a redigere e firmare il Verbale relativo all'Assemblea elettorale; Approva i bilanci consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso.

Art.9 = L'Assemblea straordinaria

a) - è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci effettivi.

b).- è valida se vi partecipano almeno 2/3 dei Soci effettivi, in prima convocazione, almeno la metà +1 in seconda convocazione.

c) - può apportare modifiche allo Statuto;

d) - può sciogliere l'Associazione a norma dell'art.20;

e) - per le modifiche allo Statuto si dovrà esprimere a favore il 50%+l dei Soci effettivi.

Art.10 = Hanno diritto al Voto solo i Soci effettivi. Le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti, con Voto segreto o palese, a giudizio del presidente.

Art. 11= L'Assemblea generale è convocata tramite invito,con lettera ordinaria, a tutti i Soci, almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

TITOLO SETTIMO

Consiglio direttivo

Art.12 = Il Consiglio direttivo è l'organismo direttivo e amministrativo dell'Associazione.

a)- si compone di 8 Membri, Soci effettivi, eletti nell'Assemblea ordinaria. Fra loro venga eletto un "Genitore Sordo", con figlio Sordo;

b)- può nominare direttamente fino a 3 Soci effettivi a far parte del medesimo Consiglio con diritto di Voto;

c)- dura in carica quattro anni;

d)- esamina e decide su ogni aspetto della vita del l’Associazione a norma dello Statuto.

e)- attua le Delibere approvate dall'Assemblea;

f)- elegge fra i propri Membri il Presidente - il Vicepresidente - il Segretario - Cassiere;

g)- si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Membri. Le riunioni di Consiglio siano non meno di una ogni quattro mesi;

h)- le sue riunioni sono valide quando vi partecipa la metà + 1 dei suoi Membri;

i)- le Delibere vengono approvate a maggioranza semplice;

l)- la data della riunione e l'Ordine del giorno, devono essere comunicati, per lettera ordinaria, almeno 5 giorni prima.

TITOLO OTTAVO

Il Presidente

Art.13 = Il Presidente del Consiglio direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti:

a)- convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee;

b)- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e del Regolamento e le esige;

c)- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio della Sede;

d)- in caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in assenza anche di questi subentra il Consigliere più anziano nell'incarico, in casi di parità prevale il più anziano di età;

e)- ha facoltà di invitare a titolo di informazione e consulenza alle riunioni di Consiglio o alle Assemblee esperti in particolari materie.

TITOLO NONO

Il Segretario - Cassiere

Art.14 = Il "Segretario - Cassiere" assiste il Presidente ed esegue le disposizioni da lui emanate;

a)- redige e custodisce il Verbale delle Sedute del Consiglio e dell'Assemblea generale.

b)- controfirma gli Atti ufficiali del Consiglio;

c)- è responsabile dell'esecuzione delle Delibere approvate dal Consiglio e della conservazione dei Documenti relativi;

d)- assolve tutte le ordinarie funzioni burocratiche e amministrative inerenti alla vita dell'Associazione;

e)- tiene aggiornato l'elenco dei Soci e ne cura il collegamento con gli organismi dell'Associazione;

f)- custodisce l'Archivio e di Documenti contabili;

g)- redige e conserva aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili; cura il Tesseramento annuale dei Soci, ne riscuote e registra le quote versate;

h)- esegue i pagamenti approvati, su mandato del Presidente;

1)- custodisce il libretto dell'Istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell'Associazione.

TITOLO DECIMO

IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Art.15 = Il “Collegio Revisori dei Conti" è composto da 3 Soci effettivi e 2 Supplenti, eletti ogni 4 anni nell' Assemblea generale.

Nella sua prima riunione elegge il proprio Presidente che indirà le riunioni, ne redigerà e custodirà i Verbali.

Art.16= Collegio dei Revisori dei Conti:

a)- verifica le scritture contabili e inventariali e l'andamento amministrativo dell'Associazione;

b)- esamina ed esprime il parere sui conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio.

Art.l6bis = L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno composto da 3 Membri effettivi dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l’Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 anni. L'incarico di componente dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

TITOLO UNDICESIMO

Disposizioni finali

Art.17 = I fondi dell'Associazione saranno depositati in Conto Corrente Postale o in un Istituto Bancario di Brescia. Qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da documenti scritti e firmati dal Presidente dal Segretario-Cassiere e registrato, con sufficiente precisione, sul"Libro Cassa".

Art.18 = Ogni Socio effettivo, in regola con l'iscrizione può essere rieletto in qualsiasi organismo; può prendere visione di qualsiasi Documento relativo all'attività dell'Associazione.

Art.19 = I Soci, o Esperti non soci, possono venire indicati dal Consiglio a svolgere compiti particolari inerenti all'attività dell'Associazione.

Art.20 = Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il Voto favorevole di tre quarti dei Soci effettivi. Il patrimonio esistente sarà affidato ad Enti dedicati all'assistenza o istruzione dei Sordi, indicati dall'Assemblea generale riunita in Seduta straordinaria, a norma dell'art.9 – comma 'e'. Tali Enti ne godranno gli interessi o l'usufrutto, mentre il capitale affidato resterà a disposizione per un eventuale rinnovamento della ASSOCIAZIONE DEI SORDI BRESCIANI.

Art.21 = Per tutto quanto non fosse previsto da questo Statuto,valgono le norme delle leggi vigenti.

Associazione Genitori Sordi Bresciani
Via Castellini, 5/9 - 25123 Brescia (BS)
Tel. +39.0303751166 - Fax +39.0303751166
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