TITOLO PRIMO
Denominazione - Natura - sede
Art.1 = E' costituita l’ " ASSOCIAZIONE GENITORI DEI SORDI BRESCIANI "
Art.2 = L’Associazione è apolitica, apartitica, a sindacale. Non ha fini di lucro.
Ha sede presso il CENTRO GENITORI DEI SORDI via Castellini 9 - Brescia.
TITOLO SECONDO
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
a)- collaborare con gli Enti pubblici o privati che si occupano dei Sordi per il raggiungimento degli scopi previsti dal proprio Statuto;
b)- unire i Genitori dei Sordi per sostenerli con il consiglio e l’aiuto pratico nell’educazione, istruzione, assistenza dei figli Sordi, fino al loro pieno inserimento sociale; per rappresentarli legalmente nella salvaguardia degli interessi morali, civili ed economici dei Sordi;
c)- operare affinché tutto il patrimonio di beni mobili, immobili di attrezzature tecniche e didattiche destinato per disposizione privata o per Atto pubblico all'educazione, istruzione, assistenza dei Sordi bresciani, riceva, conservi o riacquisti tale propria finalità ed effettiva utilizzazione venga mantenuto in condizioni di efficienza e di idoneità allo scopo originario.
d)- raccogliere, classificare e diffondere informazioni riguardanti i problemi dei Sordi; favorire la partecipazione a Conferenze, Convegni organizzati per la trattazione di questi problemi; intraprendere e mantenere rapporti con Associazioni, Enti nazionali ed esteri, per l'avvio a soluzioni positive dei problemi riguardanti il Sordo.
e)- ricevere lasciti o donazioni, promuovere sottoscrizioni o accettarne i fondi raccolti per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione nell'interesse generale dei Sordi e delle loro Famiglie.
f)- mantenere stretta collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti (E.N.S.) quale Ente specificatamente istituito per rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati del l'udito e della favella (Legge 698 2l/8/1950-art.2)
TITOLO TERZO
Patrimonio - Mezzi di esercizio
Art.4 = Ti patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)- dalle elargizioni, lasciti o donazioni e da qualsiasi altro provento disposto a suo favore;
b)- dalle contribuzioni dei Soci;
c)- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
Il patrimonio è amministrato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
L'anno finanziario comincia il I gennaio e termina al 31 dicembre.
TITOLO QUARTO
Soci
Art.5 = L'ammissione alla Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Il parere del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei Soci è inappellabile.
a)- L'Associazione ammette le seguenti categorie di Soci
EFFETTIVI = genitori, tutori (anche se persone giuridiche) o affilianti di sordi;genitori con figlio sordo;
SOSTENITORI - persone fisiche o giuridiche interessate all'attività dell'Associazione, che il Consiglio riterrà utile ammettere, nell'interesse dell'Associazione, con i limiti previsti dal presente Statuto.
b)- i diritti riservati ai Soci si acquistano col versamento della quota annuale.
c)- Le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite.
d)- La qualità di Socio si perde per decesso; per mancato versamento della quota sociale per un anno; su delibera del Consiglio, per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione contraria ai fini statutari o in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea.
e)- I Soci hanno diritto a richiedere, in caso di revoca dalla qualità di Socio su delibera del Consiglio Direttivo, di rivedere la decisione esponendo le proprie ragioni al Collegio dei Probiviri.
f)- Il Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento, senza incorrere in alcun onere.
TITOLO QUINTO
Organi dell' Associazione
Art.6 = Gli organi dell'Associazione sono
a)-Assemblea generale
b)Consiglio Direttivo
c) -il presidente
d)Collegio Probi Viri
e)Collegio Revisori dei Conti.
TITOLO SESTO
Assemblea generale
Art. 7 = L’Assemblea generale è la riunione di tutti i Soci iscritti. Può essere ORDINARIA - STRAORDINARIA. I Soci effettivi vi partecipano con diritto di parola e di Voto;i Soci sostenitori,con solo diritto di parola.
Art. 8 = L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. E' valida se vi partecipa la metà +1 dei Soci effettivi in prima convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti in seconda convocazione. Essa:
a) Delibera sulla Relazione del Consiglio Direttivo;
b) - fissa gli obiettivi e le strategie che l'Associazione dovrà perseguire;
c) - vota la Relazione finanziaria;
può apportare modifiche agli articoli dello Statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il Voto favorevole della maggioranza dei presenti.
d) - elegge i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio di Probi viri come previsto agli articoli n012 e 15.
e) - nomina il "Comitato elettorale" composto da 3 Soci effettivi, che provvederà a regolamentare le elezioni previste al punto (d- proclamare gli eletti, a redigere e firmare il Verbale relativo all'Assemblea elettorale; Approva i bilanci consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso.
Art.9 = L'Assemblea straordinaria
a) - è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci effettivi.
b).- è valida se vi partecipano almeno 2/3 dei Soci effettivi, in prima convocazione, almeno la metà +1 in seconda convocazione.
c) - può apportare modifiche allo Statuto;
d) - può sciogliere l'Associazione a norma dell'art.20;
e) - per le modifiche allo Statuto si dovrà esprimere a favore il 50%+l dei Soci effettivi.
Art.10 = Hanno diritto al Voto solo i Soci effettivi. Le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti, con Voto segreto o palese, a giudizio del presidente.
Art. 11= L'Assemblea generale è convocata tramite invito,con lettera ordinaria, a tutti i Soci, almeno 20 giorni prima del giorno fissato.
TITOLO SETTIMO
Consiglio direttivo
Art.12 = Il Consiglio direttivo è l'organismo direttivo e amministrativo dell'Associazione.
a)- si compone di 8 Membri, Soci effettivi, eletti nell'Assemblea ordinaria. Fra loro venga eletto un "Genitore Sordo", con figlio Sordo;
b)- può nominare direttamente fino a 3 Soci effettivi a far parte del medesimo Consiglio con diritto di Voto;
c)- dura in carica quattro anni;
d)- esamina e decide su ogni aspetto della vita del l’Associazione a norma dello Statuto.
e)- attua le Delibere approvate dall'Assemblea;
f)- elegge fra i propri Membri il Presidente - il Vicepresidente - il Segretario - Cassiere;
g)- si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Membri. Le riunioni di Consiglio siano non meno di una ogni quattro mesi;
h)- le sue riunioni sono valide quando vi partecipa la metà + 1 dei suoi Membri;
i)- le Delibere vengono approvate a maggioranza semplice;
l)- la data della riunione e l'Ordine del giorno, devono essere comunicati, per lettera ordinaria, almeno 5 giorni prima.
TITOLO OTTAVO
Il Presidente
Art.13 = Il Presidente del Consiglio direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti:
a)- convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee;
b)- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e del Regolamento e le esige;
c)- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio della Sede;
d)- in caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in assenza anche di questi subentra il Consigliere più anziano nell'incarico, in casi di parità prevale il più anziano di età;
e)- ha facoltà di invitare a titolo di informazione e consulenza alle riunioni di Consiglio o alle Assemblee esperti in particolari materie.
TITOLO NONO
Il Segretario - Cassiere
Art.14 = Il "Segretario - Cassiere" assiste il Presidente ed esegue le disposizioni da lui emanate;
a)- redige e custodisce il Verbale delle Sedute del Consiglio e dell'Assemblea generale.
b)- controfirma gli Atti ufficiali del Consiglio;
c)- è responsabile dell'esecuzione delle Delibere approvate dal Consiglio e della conservazione dei Documenti relativi;
d)- assolve tutte le ordinarie funzioni burocratiche e amministrative inerenti alla vita dell'Associazione;
e)- tiene aggiornato l'elenco dei Soci e ne cura il collegamento con gli organismi dell'Associazione;
f)- custodisce l'Archivio e di Documenti contabili;
g)- redige e conserva aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili; cura il Tesseramento annuale dei Soci, ne riscuote e registra le quote versate;
h)- esegue i pagamenti approvati, su mandato del Presidente;
1)- custodisce il libretto dell'Istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell'Associazione.
TITOLO DECIMO
IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
Art.15 = Il “Collegio Revisori dei Conti" è composto da 3 Soci effettivi e 2 Supplenti, eletti ogni 4 anni nell' Assemblea generale.
Nella sua prima riunione elegge il proprio Presidente che indirà le riunioni, ne redigerà e custodirà i Verbali.
Art.16= Collegio dei Revisori dei Conti:
a)- verifica le scritture contabili e inventariali e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
b)- esamina ed esprime il parere sui conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio.
Art.l6bis = L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno composto da 3 Membri effettivi dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l’Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 anni. L'incarico di componente dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.
TITOLO UNDICESIMO
Disposizioni finali
Art.17 = I fondi dell'Associazione saranno depositati in Conto Corrente Postale o in un Istituto Bancario di Brescia. Qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da documenti scritti e firmati dal Presidente dal Segretario-Cassiere e registrato, con sufficiente precisione, sul"Libro Cassa".
Art.18 = Ogni Socio effettivo, in regola con l'iscrizione può essere rieletto in qualsiasi organismo; può prendere visione di qualsiasi Documento relativo all'attività dell'Associazione.
Art.19 = I Soci, o Esperti non soci, possono venire indicati dal Consiglio a svolgere compiti particolari inerenti all'attività dell'Associazione.
Art.20 = Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il Voto favorevole di tre quarti dei Soci effettivi. Il patrimonio esistente sarà affidato ad Enti dedicati all'assistenza o istruzione dei Sordi, indicati dall'Assemblea generale riunita in Seduta straordinaria, a norma dell'art.9 – comma 'e'. Tali Enti ne godranno gli interessi o l'usufrutto, mentre il capitale affidato resterà a disposizione per un eventuale rinnovamento della ASSOCIAZIONE DEI SORDI BRESCIANI.
Art.21 = Per tutto quanto non fosse previsto da questo Statuto,valgono le norme delle leggi vigenti.